Como, 15 febbraio 2019
DIFFIDA
Il sottoscritto Bruno Magatti
Consigliere Comunale del comune di Como
Gruppo Consiliare CIVITAS – Progetto città
premesso
– che il Consiglio Comunale nella seduta del 19.12.2018 ha adottato la deliberazione n. 76/2018 avente ad oggetto: “Azienda per la gestione del piano di zona dell’ambito territoriale di Como – Costituzione, conferimento servizi e approvazione atti conseguenti “;
– che in data 21.12.2018. è stata poi costituita la Azienda Speciale con rogito Notaio CORRADO MALBERTI, Repertorio N. 1070/377;
– che il sottoscritto ritiene l’iter procedurale e la Delibera Consiliare affetti da vizi di legittimità e che l’ Azienda Speciale, così come istituita, possa comportare costi in contrasto con il principio di economicità
Ciò premesso
espone
i motivi a fondamento di quanto evidenziato in premessa:
1)Sul Parere tecnico del Direttore del Settore Politiche Sociali – avv. Ragadali
Nello stesso si afferma che la costituzione di una Azienda Speciale “permette l’ emersione in modo chiaro dei costi di gestione anche indiretti” . Con tale affermazione si enuncia solo una petizione di principio senza alcun collegamento a dati obbiettivi.
In altre parole l’affermazione è totalmente disancorata da una analisi dei dati comparativi da cui si possa ricavarne l’utilità, la convenienza e la economicità della gestione esternalizzata rispetto alla gestione associata, già in essere da molti anni, e condotta presso il Settore Politiche sociali del comune di Como, con il ruolo di comune capofila e con la direzione affidata al Dirigente di tale settore. Al riguardo è bene osservare, nell’unico dato previsionale allegato alla deliberazione un terzo del budget(costituito dai trasferimenti provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali, dal Fondo per Non Autosufficienti della Regione Lombardia, e dai contributi comunali) sarebbe necessario per il solo funzionamento dell’azienda e, quindi, sottratto alla fornitura di servizi ai cittadini senza, peraltro, nessun tangibile risparmio per l’amministrazione comunale.
Inoltre nel parere si afferma che la costituzione di un soggetto terzo (azienda speciale) “esclude il sovrapporsi di attività decisionali del Comune di Como con quelle del PDZ”. Anche tale affermazione non è motivata e non tiene conto che l’attività comunale ben può essere coordinata con quella del PDZ, senza sovrapposizioni decisionali, come per altro attestato dall’attività svolta in forma associata dall’Ufficio di Piano, con sede nel Comune di Como, da cinque triennalità, con altro Direttore, fino alla scorsa estate; per converso non sono enunciati i motivi che renderebbero impossibile o non adeguatamente possibile proseguire, nel futuro, tale consolidata esperienza.
Il contenuto del parere tecnico è quindi privo di valenza logico giuridica e come tale è viziato in radice per omessa e/o insufficiente motivazione e non può ritenersi assolto l’obbligo previsto dall’art. 49 TUEL.
2) Sulla mancanza dei presupposti di legge: omesse verifiche della economicità efficienza ed efficacia della Azienda Consortile
L’accertamento della convenienza economica della gestione dei servizi sociali attraverso la costituita Azienda Speciale è dato fondamentale ed imprescindibile per giustificare e motivare la scelta del passaggio alla gestione esterna.
Su tale aspetto si sono espressi i Revisori dei Conti dei singoli Comuni aderenti.
Il Collegio di Como, richiamato il parere favorevole espresso dal Direttore delle Politiche Sociali del Comune di Como. che è viziato ed affetto di nullità e/o di inefficacia per quanto esposto nel punto che precede, ha stranamente espresso parere favorevole “evidenziando che nel giudizio in esame è esclusa qualsiasi valutazione,in ordine alla efficiente ottimizzazione delle risorse, riguardante la gestione associata di attività e servizi conferiti alla costituita azienda nonché alla convenienza economicadella medesima azienda speciale per la gestione del PDZ”.
È di tutta evidenza che il Collegio non sia stato posto nelle condizioni di svolgere gli accertamenti e le verifiche necessarie per poter esprimere un parere in modo esaustivo, compiuto e conforme ai dettati normativi anche con riferimento alla vendita a prezzo libero di servizi a terzi, nei limiti imposti dalla legge, prevista nella convenzione costitutiva, e nello schema di contratto di servizio, per altro in contraddizione con la natura “non-economica”dell’ente strumentale.
L’impossibilità di esprimere valutazioni, necessarie e obbligatorie per legge, in ordine alla efficacia e alla economicità dell’affidamento dei servizi conferiti alla Azienda Speciale, inficia di qualsiasi valenza giuridica il parere del Collegio dei Revisori avendo questo ultimo riconosciuto di non poter esprimere alcuna valutazione sulla “efficiente ottimizzazione delle risorse e sulla convenienza economica”; valutazioni fondamentali e proprie dell’Organo di controllo.
Non può pertanto ritenersi che il parere, ancorché solo formalmente positivo, possa essere considerato valido e redatto nel rispetto delle normative anche sotto il profilo della palese contraddittorietà dello stesso.
Per i vizi di cui è affetto il parere è pertanto illegittimo in radice sotto il profilo della contrarietà alla legge per omessa contraddittoria motivazione.
Inoltre il parere contiene una serie di raccomandazioni del tutto generiche e superflue in quanto richiamano solo precetti normativi da osservare che sono chiaramente indicati nel Dlgs. 267/2000.
Non risulta peraltro adempiuta la raccomandazione del Collegiodi trasmettere la deliberazione consiliare alla Corte dei Conti e all’Antitrust che, a parere del sottoscritto, è obbligatoria e non solo per fini conoscitivi e collaborativi.
3) Sul parere negativo del Revisore del Comune di Lezzeno e astensione del Revisore del Comune di Bellagio
Conferma indiretta dei vizi e delle carenze del parere dei Revisori dei Conti del Comune di Como e quindi dell’iter procedurale che ha condotto comunque alla costituzione della Azienda Speciale è riscontrabile nei pareri negativi del Revisore del Comune di Lezzeno e nel mancato parere del Revisore del Comune di Bellagio.
Il primo, dopo aver correttamente individuato gli scopi della costituzione della Azienda Speciale e svolto le considerazioni sul ruolo dei Revisori, con riferimento alle normative vigenti, ha concluso che “la documentazione fornita è priva dei principali atti necessari e fondamentali, ai sensi dell’art. 114 c.8 L. 267/00, per effettuare una completa e corretta valutazione e precisamente del:
- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio d’esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio”.
Il secondo (Revisore di Bellagio), astenendosi da esprimere il parere, ha motivato che la impossibilità è dovuta a carenza ed insufficienza della documentazionetrasmessa per svolgere il compito di verifica dei presupposti di fattibilità e convenienza per la istituzione della Azienda Speciale.
La serietà e lo scrupolo professionale dei Revisori citati evidenziano che non sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalle normative con riferimento all’iter procedurale che ha condotto alla costituzione della azienda speciale.
Da ciò consegue che, in assenza di corretti adempimenti di legge riferiti sia ai singoli atti che all’iter procedurale nel suo complesso, venga travolto anche l’atto costitutivo che risulta essere anch’esso viziato per carenza e/o insufficienza dei presupposti di legge.
Per quanto sopra esposto e denunciato
diffida
il Sindaco del Comune di Como, il Direttore delle Politiche Sociali e il Segretario Generale affinchè sospendano ogni attività diretta ad avviare e dare concreta attuazione ai Servizi attraverso la Azienda Speciale.
La presente diffida viene inoltrata alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per gli accertamenti e verifiche che riterrà opportuno effettuare.
Bruno Magatti