In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
- a. compiere atti, esporre cose o vestirsi in modo contrario alla nettezza o al pubblico decoro, in modo da recare molestia o incomodo alle persone; in ogni caso, essere causa di pericoli o inconvenienti;
- b. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti, compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- C. porre in essere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultino di pregiudizio per il decoro o di turbamento alla libera fruizione degli spazi pubblici o che offendano la pubblica decenza;
- d. porre in essere forme di bivacco molesto, attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza, si appropriano, occupandoli, anche per brevi periodi, di siti destinati alla collettività;
- e. con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti;
- f. lordare, anche espletando bisogni fisiologici o espettorando a cielo aperto, gli arredi urbani e gli spazi pubblici, utilizzarli in modo improprio, dormire o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, sdraiarsi sul suolo pubblico ad eccezione dei parchi pubblici e delle spiagge;
- g. somministrare o abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Il divieto non si applica ai privati e alle associazioni che, anche tramite accordi con il Comune, si adoperano per la cura, il sostentamento e il contenimento delle colonie feline e dei gatti liberi che vivono nel territorio comunale;
- h. far bere animali direttamente dall’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- i. usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.
________________________________________________
Vuoi proporre una modifica? Compila il format qui sotto.
Grazie per il tuo contributo.