Art. 7 – Decoro di beni e luoghi pubblici.

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  1. E’ proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi  urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti:oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, lucchetti e simili.
  2. E’ vietato deturpare o imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d’ufficio, senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili, qualora individuati, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l’intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.
  3. E’ vietato esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da pregiudicare il decoro dell’immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati che si affacciano sulla pubblica via, con esclusione dell’interno di terrazze e logge.
  4. E’ fatto divieto di lasciare in sosta velocipedi in stato di abbandono o parti di essi.
  5. in presenza di strutture per la sosta dei velocipedi, è altresì vietato collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, segnaletica, alberi, monumenti, recinzioni, cancelli, serrande e simili, anche private, nonché lasciarle su aiuole o aree verdi.
  6. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione del velocipede. Negli altri casi, sul velocipede sarà apposto un avviso e dopo 10 giorni dall’apposizione dell’avviso, senza che lo stesso sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento.
  7. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile. In ogni caso la restituzione del velocipede all’avente titolo avverrà previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione. Laddove il velocipede sia un rottame, verrà immediatamente conferito al centro autorizzato.
  8. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

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