- È vietato abbandonare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale.
- È vietato obbligo al detentore di animali di custodirli in modo adeguato alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, evitando la detenzione in condizioni di isolamento o in luoghi o spazi angusti. È vietato, in particolare, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi senza che possano rientrare autonomamente nello stabile o, anche per altri animali, per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psicofisico.
- Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, nonché le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. È in ogni caso vietato tenere cani alla catena o applicare loro strumenti di contenzione similari, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per ragioni temporanee di sicurezza. È vietato l’uso di collari a strozzo o ad impulso elettrico.
- I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali.
- Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l’animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
- In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi, nonché una bottiglietta d’acqua per diluire eventuali deiezioni liquide.
- Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene alle deiezioni liquide il detentore dell’animale deve provvedere a diluirle con acqua.