Art. 29 – Sistema sanzionatorio.

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  1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del d. lgs. 267/2000′. Si applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981.
  2. L’autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all’art. 18 della L.689/81!” è individuata nel Dirigente competente per materia individuato in base al funzionigramma vigente. La Giunta comunale, all’interno dei limiti edittali di cui all’articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso rispetto alla previsione di cui all’art. 16, comma 1, l. 689/81.
  3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite; salvo che la violazione configuri anche la lesione di un ulteriore interesse giuridico protetto dalle disposizioni del presente regolamento, nel qual caso si applica anche la sanzione di cui al primo comma.
  4. Qualora alla violazione del presente regolamento, o all’inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell’atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l’irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l’onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.

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