Art. 25 – Commercio i forma itinerante.

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  1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate è vietato:
    • a.per motivi di salvaguardia della circolazione stradale a meno di 10 metri o in corrispondenza delle rotatorie e delle intersezioni stradali, nonché ovunque costituisca causa di pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del vigente codice della strada;
    • b. per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico, all’interno della città murata e in prossimità di monumenti e musei.
  2. Con specifica delibera della Giunta comunale possono essere introdotte limitazioni su altre strade comunali per particolari e specificati motivi ovvero accordate deroghe temporanee in occasione di particolari eventi.

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