Art. 21 – Pubblici intrattenimenti e spettaccoli viaggianti.

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  1. Gli allestimenti, le baracche, i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata.
  2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
  3. A coloro che svolgono l’attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall’attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
  4. Ai soggetti che svolgono l’attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
    • a. attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
    • b. tenere aperti gli allestimenti oltre l’orario consentito dalla singola autorizzazione.
  5. L’Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni, può, con specifica Ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

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