Art. 19 – Obbligo di vendita delle merci esposte.

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  1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
  2. Qualora s’intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita e delimitare l’esposizione.

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