- La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l’ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
- Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
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