Art. 17 – Sicurezza degli edifici.

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  1. E’ fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo conattrezzature e macchinari. E’ altresì vietato adibire a dimora locali a diversa destinazione ovvero dimorare in un numero di soggetti tale da pregiudicare la sicurezza o l’igiene dei locali o delle persone,
  2. Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

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