Art. 16 – Pulizia fossati.

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  1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti istituzionali competenti, l’utilizzatore del fondo o del terreno e il proprietario hanno l’obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l’alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti, pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l’emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
  2. L’utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica, e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione,
  3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

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