- Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, colpire, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.
- Per la combustione di rifiuti vegetali e da attività agricole si applicano le pertinenti disposizioni di legge.
- Fatta eccezione per gli eventi pubblici debitamente autorizzati e per le aree appositamente allestite, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico e vietato l’uso di bracieri, griglie e barbecue.
- E’ fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo per la collettività.
- E’ fatto divieto d’attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.
- E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.
- E’ vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
- E’ proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici. In ogni caso piantagioni, siepi e quant’altro non devono essere d’intralcio alcuno alla circolazione pedonale e veicolare.
- Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, nelle recinzioni i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi in sé o per come sono impiegati.
- Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità di persone, animali e ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli, che possano causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione che devono comunque essere eseguite nel rispetto delle precauzioni tecnicamente possibili, al fine di prevenire avvelenamenti accidentali nei confronti delle persone e degli animali.
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