Art. 12 – Norme d’igiene.

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  1. E’ fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, nella normativa generale e settoriale, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di tre metri, nonché all’effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.
  2. 2. Il proprietario o detentore di uno o più animali dovrà mantenere le condizioni d’igiene evitando l’insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori.

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