Art. 10 – Aree urbane assoggettare a regime di particola tutela della sicurezza e del decoro

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  1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi tra i quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
  2. È vietato l’uso di qualunque mezzo, quale burqa, niqab o altro indumento o manufatto, tale da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell’art.5 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, nonché dalle vigenti normative regionali già in vigore per l’accesso agli edifici regionali.
  3. Nei limiti di competenza comunale, allorché non già disposto dalle autorità di settore aventi competenza a tutela di specifiche aree o comunque non già previsto da disposizioni vigenti, è fatto divieto di stazionamento e di occupazione negli spazi interni delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché negli spazi delle aree urbane di cui al comma seguente. Se la violazione del divieto di stazionamento o di occupazione, comunque previsto, è posto in essere con condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione dell’area si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e l’ordine di allontanamento dal luogo di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 20174, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  4. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si applicano anche nelle aree urbane indicate nell’allegato A.
  5.  Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazionidalla legge 18 aprile 2017, n. 48, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte impeditive dell’accessibilità e della fruizione delle aree di cui al presente articolo:
    • a. la realizzazione di forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza si appropriano, occupandoli, di siti destinati alla collettività;
    • b. il consumo di cibi e bevande e il contestuale abbandono di rifiuti in modo tale da pregiudicare il successivo libero utilizzo dei luoghi;
    • C. lordare, anche espletando bisogni fisiologici a cielo aperto, gli arredi urbani, nonché utilizzarli in modo improprio, dormire e/o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via;
    • d. disturbare con comportamenti fonte di disagio ed inquietudine, tra cui schiamazzi, musica ad alto volume proveniente da diffusori sonori e o atteggiamenti minacciosi;
    • e. porre in essere forme di accattonaggio molesto o invasivo.

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