- Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi tra i quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
- È vietato l’uso di qualunque mezzo, quale burqa, niqab o altro indumento o manufatto, tale da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell’art.5 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, nonché dalle vigenti normative regionali già in vigore per l’accesso agli edifici regionali.
- Nei limiti di competenza comunale, allorché non già disposto dalle autorità di settore aventi competenza a tutela di specifiche aree o comunque non già previsto da disposizioni vigenti, è fatto divieto di stazionamento e di occupazione negli spazi interni delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché negli spazi delle aree urbane di cui al comma seguente. Se la violazione del divieto di stazionamento o di occupazione, comunque previsto, è posto in essere con condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione dell’area si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e l’ordine di allontanamento dal luogo di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, 4, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
- Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si applicano anche nelle aree urbane indicate nell’allegato A.
- Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazionidalla legge 18 aprile 2017, n. 48, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte impeditive dell’accessibilità e della fruizione delle aree di cui al presente articolo:
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- a. la realizzazione di forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza si appropriano, occupandoli, di siti destinati alla collettività;
- b. il consumo di cibi e bevande e il contestuale abbandono di rifiuti in modo tale da pregiudicare il successivo libero utilizzo dei luoghi;
- C. lordare, anche espletando bisogni fisiologici a cielo aperto, gli arredi urbani, nonché utilizzarli in modo improprio, dormire e/o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via;
- d. disturbare con comportamenti fonte di disagio ed inquietudine, tra cui schiamazzi, musica ad alto volume proveniente da diffusori sonori e o atteggiamenti minacciosi;
- e. porre in essere forme di accattonaggio molesto o invasivo.
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