Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.
- Il presente regolamento detta norme di polizia amministrativa locale nei limiti delle competenze riconosciute al Comune.
- Il presente regolamento mira ad evitare pregiudizi alle persone fisiche, a quelle giuridiche e alle cose, in conseguenza dello svolgimento di attività per le quali la legge attribuisce competenze al Comune.
- Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le ipotesi di lesione o messa in pericolo di beni e di interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, così come definiti dalle vigenti disposizioni legislative.
- Il presente regolamento costituisce, altresì, strumento di promozione del benessere della comunità locale nell'ambito delle competenze del comune di Como, con particolare riferimento al contrasto di situazioni di incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
- Il presente regolamento individua, inoltre, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, specifiche aree del territorio comunale nelle quali, al ricorrere dei presupposti di legge, si applicano le particolari misure di tutela della sicurezza e del decoro urbano consistenti nell'ordine di allontanamento e nel divieto di accesso di cui agli articoli 9' e 10della citata disciplina.
- Salvo diversa previsione, le disposizioni del presente regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi.
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