Art. 26 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

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  1. E’ vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.
  2. E’ vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all’interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto in modo visibile un cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.
  3. Nel caso in cui non sia possibile identificare l’autore materiale del fatto illecito, le sanzioni per le violazioni del presente articolo sono comunque poste a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 della L. 689/81o.

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