- Ai fini del presente regolamento, per arte di strada s’intende qualsiasi forma d’arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto “a cappello”.
- Al ricorrere di tutte le condizioni di cui al presente articolo, l’esercizio dell’arte di strada è consentito senza previa autorizzazione, fatte salve diverse previsioni in relazione all’occupazione del suolo pubblico, a condizione che:
- a. lo spazio impegnato per l’esibizione non ecceda i 15 mq;
- b. la durata della medesima occupazione non superi la mezz‘ora; ogni ulteriore occupazione da parte dello stesso soggetto nell’ambito della medesima giornata dovrà distare almeno 200 metri lineari da tutte le precedenti;
- c. l’esibizione si attui tra le ore 9:30 e le ore 22:00 dal 1° maggio al 30 settembre e tra le ore 9:30 e le ore 19:30 dal 1° ottobre al 30 aprile.
- d. l’occupazione per l’esibizione contempli unicamente un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell’artista.
- In assenza anche di una sola delle condizioni di cui al comma precedente l’esercizio dell’attività richiede apposita autorizzazione, la cui mancanza è sanzionata ai sensi del presente regolamento. E’ fatta salva la possibilità di autorizzare temporaneamente l’esercizio dell’arte di strada in termini diversi in occasione di particolari eventi o peculiari contesti urbani o extra-urbani. Per le medesimeragioni è altresì possibile introdurre ulteriori limitazioni con Ordinanza motivata.
- E’ vietato l’esercizio dell’arte di strada:
- a. in prossimità dell’accesso di chiese ed altri edifici di culto, all’ingresso, all’uscita e durante le funzioni religiose;
- b. in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali e in prossimità delle scuole negli orari di attività;
- c. rendendo difficoltosa la normale circolazione di veicoli o pedoni;
- d. rendendo difficoltoso l’accesso ad attività commerciali, artigianali o comunque aperte al pubblico, nonché agli edifici privati;
- e. impedendo la visibilità delle vetrine;
- f. cagionando situazioni di pericolo per il pubblico e i passanti; g. arrecando disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso, salvo apposita autorizzazione, avvalendosi di microfoni, sistemi di amplificazione o casse acustiche;
- Al termine dell’esibizione l’area deve essere lasciatanel medesimo stato in cui si trovava precedentemente.
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